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XIV Legislatura

Decreto 22 ottobre 2004, n.270

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n.266

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.


Emblema Repubblica Italiana
logo miur il ministro

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i decreti ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000; 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il 25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) reso il 19 giugno 2003, il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) reso il 23 settembre 2003 e il parere del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e del 22 marzo 2004;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004) così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 12 luglio 2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

 a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 b) per decreto o decreti ministeriali, uno o più decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

 c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

 d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

 e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;

 f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;

 g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;

 h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;

 i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;

 l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

 m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio é finalizzato;

 n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;

 o) per attività formativa, ogni attività  organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

 p) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

Art. 2.

Finalità

 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

 2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.

Art. 3.

Titoli e corsi di studio

 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

 a) laurea (L);

 b) laurea magistrale (L.M.).

 2. Le università rilasciano altresì il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).

 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle università.

 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.

 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 é preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4.

 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.

 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6.

 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

 10. Sulla base di apposite convenzioni, le università italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

Art. 4.

Classi di corsi di studio

 1. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili di cui all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza, nel seguito denominate classi.

 2. Le classi sono individuate da uno o più decreti ministeriali. Modifiche o istituzioni di singole classi possono essere adottate, anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative.

 3. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale, e sono corredati dal supplemento al diploma di cui all'articolo 11, comma 8.

 4. In deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro, sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, possono essere dichiarate ai soli fini dell'accesso a specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a più classi.

Art. 5.

Crediti formativi universitari

 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

 2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno é convenzionalmente fissata in 60 crediti.

 3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto é effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

 5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

 6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

 7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Art. 6.

Requisiti di ammissione ai corsi di studio

 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non é positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

 3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

 4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

 5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

 6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca é deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

Art. 7.

Conseguimento dei titoli di studio

 1. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite dai regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.

 2. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti.

 3. I decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo studente deve aver acquisito per conseguire il diploma di specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.

 4. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Art. 8.

Durata dei corsi di studio

 1. Per ogni corso di studio é definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea é di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale é di ulteriori due anni dopo la laurea.

Art. 9.

Istituzione e attivazione dei corsi di studio

 1. I corsi di studio di cui all'articolo 3 sono istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario.

 2. Con apposite deliberazioni le università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'università. Nel caso di disattivazioni, le università assicurano comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplinano la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

 3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 é subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

Art. 10.

Obiettivi e attività formative qualificanti delle classi

 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

 a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;

 b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

 2. I decreti ministeriali determinano altresì, per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi.

 3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresì, il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati.

 4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attività professionali.

 5. Oltre alle attività formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere:

 a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;

 b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

 c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano;

 d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;

 e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 11.

Regolamenti didattici di ateneo

 1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici é stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

 3. Ogni ordinamento didattico determina:

 a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

 b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

 c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

 d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

 4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

 5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

 6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

 a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

 b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

 c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

 d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

 e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

 f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

 g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

 h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

 i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

 l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

 m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

 n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

 o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

 8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

 9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12.

Regolamenti didattici dei corsi di studio

 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento é approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

 2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

 a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

 b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

 c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

 d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

 e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione é assunta dal senato accademico. Il parere é reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione é adottata prescindendosi dal parere.

 4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

 1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

 2. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.

 3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9 si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.

 4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque non oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea magistrale ai sensi del comma 1, le università possono ridefinire, ad eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio già istituiti ed attivati nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7, lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi sono rideterminati sulla base dei settori scientifico-disciplinari, già ricompresi nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1, in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 5. A seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di cui al comma 1, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresì, la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.

 6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle università per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3, com-ma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.

 7. A coloro che hanno conseguito, in base agli ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la laurea magistrale o specialistica e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Roma, 22 ottobre 2004

Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli


(Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182)





Avvertenza:

 Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto  dall'amministrazione competente per materia, ai sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei  decreti del Presidente della Repubblica e sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  alle quali é operato il rinvio. Restano invariati il  valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 Note alle premesse:

 - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» é  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,  S.O.

 - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400  (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede:

 «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati  regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di  autorità sottordinate al Ministro, quando la legge  espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per  materie di competenza di più Ministri, possono essere  adottati con decreti interministeriali, ferma restando la  necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono  dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati  dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente  del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

 - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della  legge 15 mag-gio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo  snellimento dell'attività amministrativa e dei  procedimenti di decisione e di controllo):

 «95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma  universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli  articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, é  disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'art.  11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a  criteri generali definiti, nel rispetto della normativa  comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio  universitario nazionale e le commissioni parlamentari  competenti, con uno o più decreti del Ministro  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,  di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente  ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il  medesimo concerto é previsto alla data di entrata in  vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei  commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui  al presente comma determinano altresì:

 a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,  accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a  quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge  19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed  anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già  svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei  relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,  tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della  spendibilità a livello internazionale, nonché la  previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle  università, in aggiunta o in sostituzione a quelli  determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.  341, in corrispondenza di attività didattiche di base,  specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta  formazione permanente e ricorrente;

 b) modalità e strumenti per l'orientamento e per  favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia  informazione sugli ordinamenti degli studi, anche  attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e  telematici;

 c) modalità di attivazione da parte di università  italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi  universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati  di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al  capo II del titolo III del decreto del Presidente della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

 - Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,  recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia  didattica degli atenei» é pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.

 - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio  1998, n. 25, riguarda: «Regolamento recante disciplina dei  procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione  del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di  coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e  b), della legge 15 marzo 1997, n. 59» é pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1998, n. 39.

 - Il decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n.  142, prevede: «Norme di attuazione dei principi e dei  criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196, sui tirocini formativi e di orientamento» é  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1998, n. 108.

 - La legge 3 luglio 1998, n. 210, concerne: «Norme per  il reclutamento dei ricercatori e dei professori  universitari di ruolo» é pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale 6 luglio 1998, n. 155.

- La legge 2 agosto 1999, n. 264, prevede: «Norme in  materia di accessi ai corsi universitari» é pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.

 Nota all'art 1:

 - Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge  15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.

 - L'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341  «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» prevede:

 «Art. 11. - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di  cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività  formative di cui all'art. 6, comma 2, é disciplinato, per  ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti  didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il  regolamento é deliberato dal senato accademico, su  proposta delle strutture didattiche, ed é inviato al  Ministero dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il  CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal  ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia  pronunciato il regolamento si intende approvato. Il  regolamento é emanato con decreto del rettore.

 2. I consigli delle strutture didattiche determinano,  con apposito regolamento, in conformità al regolamento  didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di  insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma  universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e  di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi  insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,  la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle  dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le  prove di valutazione della preparazione degli studenti e la  composizione delle relative commissioni, le modalità degli  obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione  degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di  iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello  studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il  conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli  insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche  e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti  didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti  con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di  quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d).

 3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università,  tenuto anche conto delle proposte delle università,  deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il  sostegno finanziario ad iniziative di istruzione  universitaria a distanza attuate dalle università anche in  forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e  privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di  ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture  possono essere costituite con decreto del Ministro  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  di concerto con il Ministro del tesoro.».

 Note all'art. 2:

 - Per il testo dell'art. 17, comma 95 della legge  15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.

 - Per il testo dell'art. 11 della legge 19 novembre  1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.

Note all'art. 3:

 - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 luglio  1998, n. 210:

 «Art. 4. - 1. I corsi per il conseguimento del  dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie  per esercitare, presso università, enti pubblici o  soggetti privati, attività di ricerca di alta  qualificazione.

 2. Le università, con proprio regolamento,  disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le  modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli  obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la  durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le  modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio  di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma  4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di  idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro,  adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e  l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario  e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

 I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di  università.

 3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle  borse di studio conferite dalle università per attività  di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui  all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n.  398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente  i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse  disponibili per il conferimento di borse di studio per la  frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e  delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato  di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e  post-dottorato.

 4. Le università possono attivare corsi di dottorato  mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in  possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e  scientifica e di personale, strutture ed attrezzature  idonei.

 5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:

 a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso  di dottorato;

 b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi  per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione  comparativa del merito e del disagio economico;

 c) il numero, comunque non inferiore alla metà dei  dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da  assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In  caso di parità di merito prevarrà la valutazione della  situazione economica determinata ai sensi del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive  modificazioni e integrazioni.

 6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio  di cui al comma 5 possono essere coperti mediante  convenzione con soggetti estranei all'amministrazione  universitaria, secondo modalità e procedure deliberate  dagli organi competenti delle università.

 7. La valutabilità dei titoli di dottorato di ricerca,  ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attività  di ricerca non universitaria, é determinata con uno o più  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri  interessati.

 8. Le università possono, in base ad apposito  regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata  attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve  in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla  ricerca. La collaborazione didattica é facoltativa, senza  oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti  in ordine all'accesso ai ruoli delle università.».

 - Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.  341, così recita:

 «Art. 6. - 1. Gli statuti delle università debbono  prevedere:

 a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti  dalle università anche in collaborazione con le scuole  secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i  Ministri dell'università e della ricerca scientifica e  tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi  dell'art. 4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione  agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di  studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

 b) corsi di aggiornamento del proprio personale  tecnico e amministrativo;

 c) attività formative autogestite dagli studenti nei  settori della cultura e degli scambi culturali, dello  sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da  apposite disposizioni legislative in materia.

 2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti  delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio  e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del  bilancio dello Stato:

 a) corsi di preparazione agli esami di Stato per  l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai  concorsi pubblici;

 b) corsi di educazione ed attività culturali e  formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento  culturale degli adulti, nonché, quelli per la formazione  permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando  le competenze delle regioni e delle province autonome di  Trento e di Bolzano;

 c) corsi di perfezionamento e aggiornamento  professionale.

 3. Le università rilasciano attestati sulle attività  dei corsi previsti dal presente articolo.

 4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e  delle attività formative, ad eccezione di quelle previste  dalla lettera c) del com-ma 1, sono deliberati dalle  strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme  stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.».

 - Il testo dell'art. 1, comma 15, della legge  14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore  universitario e della ricerca scientifica, nonché il  servizio di mensa nelle scuole) prevede:

 «15. All'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

 a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,  accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a  quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge  19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed  anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già  svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei  relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,  tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della  spendibilità a livello internazionale, nonché la  previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle  università, in aggiunta o in sostituzione a quelli  determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n.  341, in corrispondenza di attività didattiche di base,  specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta  formazione permanente e ricorrente;

 b) in ogni università o istituto di istruzione  universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina  di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici  vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge  fatta salva la facoltà per il Ministro dell'università e  della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,  sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio  decreto, previo parere del Consiglio universitario  nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero  l'attivazione di corsi universitari, per i quali non  sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in  vigore della presente legge, purché previsti nei piani di  sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti  attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8,  lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i  quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del  comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n.  25;

 c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi  universitari," sono inserite le seguenti: "dai diplomi di  scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché  dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)";

 d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole  "comma 8, lettere a)" é inserita la seguente: ", b)";

 e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria"  é soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del  corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in scienze  della formazione primaria,"».

 Nota all'art. 10:

 - Per il titolo del decreto 25 marzo 1998, n. 142, si  veda le note alle premesse.

Note all'art. 11:

 - Per il testo dell'art. 11, comma 1, della legge  19 novembre 1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.  - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge  2 agosto 1999, n. 264:

 «Art. 1. - Sono programmati a livello nazionale gli  accessi:

 a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in  medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,  in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle  professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma  universitario, ovvero individuati come di primo livello in  applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio  1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la  formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico  e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria  vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che  determinano standard formativi tali da richiedere il  possesso di specifici requisiti;

 b) ai corsi di laurea in scienza della formazione  primaria e alle scuole di specializzazione per  l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,  all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge  19 novembre 1990, n. 341;

 c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,  disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto  1991, n. 257;  d) alle scuole di specializzazione per le professioni  legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto  legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

 e) ai corsi universitari di nuova istituzione o  attivazione, su proposta delle università e nell'ambito  della programmazione del sistema universitario, per un  numero di anni corrispondente alla durata legale del  corso.».

 Nota all'art. 12:

 - Per il testo dell'art. 11, comma 2 della legge  19 novembre 1990, n. 341 si veda le note all'art. 1.

 Nota all'art. 13:

 - Per il titolo del decreto ministeriale 3 novembre  1999, n. 509, si veda la nota alle premesse.





 
   

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